Il requisito di indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti


Cosa c’è in un nome?” (William Shakespeare)

 

Nel dicembre 2018 l’Albo Unico dei Consulenti Finanziari si è arricchito di due nuove figure, i Consulenti Finanziari Autonomi (CFA) e le Società di Consulenza Finanziaria (SCF). Tali soggetti sono autorizzati a svolgere il servizio di consulenza in materia d’investimenti mantenendosi indipendenti da intermediari ed emittenti.

Da allora, il termine “indipendente” ha acquisito un particolare valore, e come sempre avviene diversi soggetti hanno cercato di avvalersene. Infatti si susseguono informative, messaggi pubblicitari, interviste in cui intermediari ed emittenti parlano indifferentemente di consulenti indipendenti, consulenza su base indipendente, consulenza indipendente fornita da intermediari, generando un’enorme confusione.

Non si vuole in questa sede contrapporre un modello di servizio ad un altro. Si desidera semplicemente chiarire il significato dei termini, attenendoci esclusivamente a quanto scritto nelle norme, convinti che evitare confusione nei risparmiatori sia un valore da tutelare.  

La normativa permette a persone fisiche e giuridiche in possesso di determinati requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, di esercitare l’attività di consulenza in materia di investimenti. Tra questi requisiti, uno assume importanza fondamentale, in quanto separa inequivocabilmente CFA e SCF dai consulenti legati a intermediari ed emittenti.

Riportiamo un estratto del testo (DM n. 206/2008):

Non possono essere iscritti all’Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.


Quindi, i soggetti iscritti all’Albo come CFA o SCF, devono sempre dimostrare di essere indipendenti da emittenti e intermediari, al fine di garantire l’indipendenza di giudizio.

Si noti che tale requisito è obbligatorio solo per CFA e SCF. Non lo è ovviamente per i consulenti che operano per conto di intermediari ed emittenti (banche, SIM), cioè consulenti abilitati all’offerta fuori sede (precedentemente definiti promotori finanziari) e consulenti bancari. Questi professionisti infatti operano con mandato, in qualità di agenti, o come lavoratori subordinati. Come noto, il mandato prevede che il mandatario “non può eccedere i limiti fissati nel mandato” conferitogli, ed il lavoratore subordinato svolge la propria attività “sotto la direzione dell’imprenditore”. In entrambi i casi, mandanti e datori di lavoro sono anche emittenti e collocatori di strumenti finanziari, o hanno rapporti con emittenti e collocatori.

L’obiezione che spesso viene avanzata è che anche gli intermediari possono svolgere l’attività di consulenza indipendente. In realtà, questa affermazione contiene un vizio lessicale.

La normativa consente agli intermediari di svolgere l’attività di consulenza finanziaria su base indipendente. Leggiamo ora la definizione che ne dà il Tuf (art. 24-bis):


 “Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole:

a) e' valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti:

i) dal prestatore del servizio o da entita' che hanno con esso stretti legami, o ii) da altre entita' che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;

b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entita' minima che possono migliorare la qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entita' minima sono chiaramente comunicati ai clienti.”


Leggendo con attenzione la norma, si colgono due punti fondamentali: 

1.     La consulenza su base indipendente può essere fornita anche da entità che hanno stretti legami con il prestatore del servizio tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata (mentre i CFA, come visto prima, non possono svolgere l’attività se intrattengono rapporti tali da condizionare l’indipendenza di giudizio). 

2.     La consulenza su base indipendente può riguardare anche gli strumenti finanziari prodotti o forniti dai soggetti con cui si hanno stretti legami lesivi dell’indipendenza, purché se ne raccomandino anche altri (mentre i CFA non possono raccomandare tali prodotti, non potendo avere siffatti legami).

 

Chiunque può notare la sostanziale differenza. Con questo non si vuole sminuire il valore della consulenza su base indipendente, ma solo rimarcare come prestare tale servizio non sia equivalente ad essere indipendenti da intermediari ed emittenti. Pertanto, quei risparmiatori che riconoscono un valore all’indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio di consulenza e desiderano avvalersene, possono farlo rivolgendosi a CFA e SCF, consci che solo queste figure professionali soddisfano il requisito d’indipendenza sia per legge che per codice etico.