Consulenza Finanziaria Indipendente

LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Il consulente finanziario indipendente (a livello normativo Consulente Finanziario Autonomo, o CFA), è un professionista che viene remunerato esclusivamente a parcella (Fee-Only)  dal proprio cliente e non può,  per legge e per etica professionale, ricevere alcun compenso da un qualsiasi emittente o intermediario, quali ad esempio Banche, SGR, SIM o Compagnie assicurative.


Non svolge alcuna attività di vendita, non ha alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari; presta esclusivamente consulenza e assistenza ai clienti per la corretta pianificazione del loro patrimonio.


Non tocca mai i soldi della clientela, che rimangono depositati nella banca di fiducia del cliente; le operazioni raccomandate vengono eseguite dal cliente stesso supportato dal professionista indipendente.

Svolge analisi approfondite sugli investimenti esistenti e predispone le strategie di investimento più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi del cliente, tenendo conto del corretto livello di rischio e della protezione adeguata del patrimonio.

In sintesi, è un professionista libero dal conflitto di interesse economico, tipico degli operatori tradizionali, che sono legati alla banca o rete di vendita (SIM) cui appartengono, e devono mediare gli interessi del cliente con gli interessi dei propri datori di lavoro.


IL CONFLITTO DI INTERESSE NELL’OFFERTA DI PRODOTTI FINANZIARI

Nel mondo finanziario, la vendita di un prodotto implica il trasferimento al cliente di rischi e commissioni: più alto è il livello di rischio trasferito, maggiori sono le provvigioni che vengono incassate da chi ha creato e da chi ha collocato il prodotto.


Ad esempio, i derivati strutturati venduti ad aziende, pubbliche amministrazioni e privati, hanno un contenuto commissionale superiore a quello di un fondo azionario, che a sua volta è più alto rispetto a quello di un fondo obbligazionario, che a sua volta è superiore a quello di un fondo monetario e così via.


Gli investitori, che spesso hanno difficoltà a comprendere i prodotti presenti all’interno del proprio portafoglio, non hanno piena consapevolezza del rischio insito negli investimenti.


Il consulente Fee-Only, grazie all’indipendenza e alla competenza che lo contraddistingue, assiste il cliente anche nel riequilibrio dei rischi presenti negli investimenti che compongono il suo patrimonio.



 

Art. 5 - Decreto Ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206

(Requisiti di indipendenza)

1. Non possono essere iscritti all'Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.